PREVENZIONI
INCENDI
Ovviamente quando si progetta bisogna tener conto di una
serie di aspetti. Tentiamo ora di fare un breve riassunto sulla
normativa e poi andiamo al sodo. La legge 626 ora è stata raccolta
nel decreto legislativo 81/08. Questo decreto è relativo alla salute
dei lavoratori, ovvero analizza tutti i rischi che ci sono
nell’azienda per garantire la salute del lavoratore. In ogni
azienda ci sono dei rischi per la salute dei lavoratori, rischi che
titolare dell’attività deve tentare di limitare o al massimo se
non proprio limitare almeno gestire. Esiste quindi anche un discorso
Gestione Emergenza. La
gestione delle emergenze nelle aziende, in merito alla prevenzione
incendi, viene analizzata da un decreto che è il D.M. 10/03/1998.
Un aspetto della sicurezza è senz’altro quello della
prevenzione incendi, prevenire cioè l’insorgere di un incendi e
qualora dovesse capitare un incendio per vari motivi cercare di
limitarne la propagazione, di limitare i danni sia a cose che a
persone. Quindi lo scopo in fase di progettazione è proprio quello
di cercare di applicare le normative di riferimento alla realtà. Il
legislatore ha emanato alcune normative, per alcune attività per
altre no. C’è un decreto al quale voi dovere far riferimento in
fase di progettazione che è il D.M. 16/02/1982. Questo è un elenco
di 97 punti dove per ogni codice c’è una descrizione. Durante la
fase di progettazione devo capire se la mia attività è soggetta al
rilascio del certificato prevenzione incendi (C.P.I.) che è un
documento che attesta di aver fatto e di aver adempiuto a tutto
quello che la normativa prevede per la sicurezza della prevenzione
incendi. Per capire se la mia è un’attività soggetta al rilascio
del C.P.I. devo capire di che attività si tratta e guardare questo
decreto. Supponiamo di costruire una palazzina dove al piano
interrato ho delle autorimesse, e un impianto di riscaldamento
centralizzato. La palazzina è alta più di 24 metri, ho l’obbligo
di fare il certificato di prevenzione incendi? Si perché supera i 24
metri. Infatti l’articolo 94 del D.M. 16/02/1982 dice proprio che
per Edifici
destinati a civile abitazione con altezza in gronda superiore a 24
metri c’è l’obbligo del C.P.I. . Poi
abbiamo anche l’autorimessa interrata quindi il corsello di manovra
è coperto. L’autorimessa conterrà circa 40 autoveicoli. Leggiamo
l’articolo 92 che dice: Autorimesse
private con più di 9 autoveicoli, autorimesse pubbliche, ricovero
natanti, ricovero aeromobili. Quindi anche
per quanto riguarda l’autorimessa c’è obbligo di richiedere il
C.P.I. guardiamo ora il discorso dell’impianto di riscaldamento.
Che potenzialità avrà l’impianto di riscaldamento? La normativa
91 dice:
Impianti
per la produzione del calore alimentati a combustibile solido,
liquido o gassoso con potenzialità superiore a 100.000 Kcal/h.
Quindi se supera i 100.000kcal/h, circa
116 kilowatt ho l’obbligo del C.P.I. vuol dire che è attività
soggetta a richiesta di C.P.I. . Questo però non vuol dire che se io
ho un impianto di 100 kilowatt non debba applicare la normativa. Se
l’impianto va dai 35 ai 116 kilowatt non ho l’obbligo del C.P.I.
ma lo relaziono, faccio vedere il particolare, pianta, sezione,
analizzo l’applicazione della norma; invece fino ai 35 kilowatt non
ho l’obbligo, né del C.P.I. né di relazionare, l’impianto deve
comunque essere a norma. In ogni caso posso sempre presentare
comunque la pratica per chiedere un parere.
Tutte
le attività che rientrano in questo elenco vengono dette in base al
D.M. 10/03/98 attività a medio rischio di
incendio. Se invece si tratta di attività
che non rientrano in questo elenco perché hanno caratteristiche
inferiori a quelle minime previste (altezza palazzina inferiore a 24
metri, meno di 9 auto nell’autorimessa, meno di 116 kilowatt, ecc.
allora vengono dette a basso rischio di
incendio. Se invece hanno particolari
caratteristiche che rendono ancora più rischiosa l’attività
svolta allora vengono dette ad alto rischio
incendio (p.e. aziende petrolchimiche)
Una
volta valutati questi aspetti allora mi leggo il d.p.r. 37 del
12/01/1998 questo è un decreto che regolamenta l’iter procedurale
per ottenere il C.P.I. In questo decreto viene proprio detto come
fare per presentare e richiedere agli uffici (comandi provinciali)
competenti per ottenere il C.P.I. . In pratica si tratta di fare una
richiesta su un modello particolare del ministero, tavole grafiche,
relazione tecnica. In più c’è un versamento da fare a favore dei
vigili del fuoco che varia in base al numero di ore che il vigile del
fuoco dedica allo studio della pratica. Per ogni attività vengono
ipotizzate delle ore di studio, queste vengono moltiplicate per un
importo orario e si ottiene la somma da versare ai vigili del fuoco.
Faccio firmare al cliente tutta la pratica e la presento allo
sportello. E siamo alla prima fase. A questo punto dopo un certo
tempo il mio progetto mi viene riconsegnato approvato. Vado dal
committente e gli faccio eseguire tutte le opere prescritte dal
progetto, e una volta eseguite le opere devo avere tutti certificati
ce attestano di aver eseguito tutte le opere conformemente. Gli
impianti elettrici, gli impianti di riscaldamento, ecc. … con tutti
questi documenti faccio ora una seconda richiesta ai vigili del fuoco
in cui dichiaro che abbiamo finito di fare tutto e chiedo che vengano
fuori a controllare; pago ancora sempre con lo stesso criterio di
prima. A questo punto bisogna aspettare che escano i vigili del fuoco
per fare il controllo con il problema che spesso sono molto lunghi
con i tempi. Ora però il D.P.R. 37 ha detto che se tu che hai svolte
le attività ti prendi tutta la responsabilità che hai eseguito le
opere conformemente al progetto e lo dichiari attraverso un documento
scritto questo vale fino a che i Vigili non escono a quel punto
decade e viene rilasciato il C.P.I. . Il certificato ha una scadenza
e dopo un tot di anni va rinnovato. Si può dichiarare che non è
cambiato nulla rispetto all’ultima volta oppure dichiarare le
variazioni. In questo secondo caso si riparte con tutta la procedura.
La durata cambia a seconda dell’attività va dai tre ai sei anni.
Tutta la modulistica per queste operazioni è rilasciata dal
ministero ed è indicata nel D.M. 04/05/98.
Autorimesse
Palazzina alta 13,18mt, quindi non è attività
soggetta; al piano seminterrato ho l’autorimessa a box.
L’autorimesse hanno una norma tecnica di riferimento che è il D.M.
01/02/1986. Guardiamo un esempio al videoproiettore. Le autorimesse
possono essere di tipo isolate
o miste. Sono isolate
quando sono degli edifici dedicati esclusivamente a questo uso; miste
sono tutte le altre (corpo box + cantine + edificio). Può essere
interrata o fuori terra. Aperta o chiusa; aperta quando c’è una
superficie di aerazione maggiore ad una certa percentuale (tipo
l’Autosilos). Sorvegliata o non sorvegliata; se ha o meno il
custode; può essere a box o a spazio aperto; a box quando è
contenuta da muri divisori tra un box e l’altro libera invece
quando non li ha. La normativa applica determinati criteri alle
autorimesse a seconda che abbiamo più o meno di nove box. (Nel
nostro esempio si tratta di un’autorimessa superiore ai nove box).
Le
rampe
La rampa di accesso
dell’autorimessa che va a servire fino a 15 autoveicoli può avere
una larghezza di 3 metri e deve avere due rampe una per l’ingresso
e una per l’uscita. Se però la normativa non è applicabile si può
andare in deroga dando delle misure alternative: “non potendo
applicare le normative di riferimento alla rampa viene data una
larghezza di 4,5 metri per consentire il doppio senso di marcia su
un'unica rampa”. Il legislatore per andare incontro a tutte le
esigenze ha dato la possibilità di andare in deroga a certe
normative. Esiste quindi una circolare di riferimento D.M. 22/11/2002
anzi la circolare è quella del 28/8/1995. In questa circolare si
stabilisce che nelle autorimesse da 15 a 40 autoveicoli si può avere
un’unica rampa non inferiore a 3,0 metri di larghezza purché venga
installato un impianto semaforico che regoli il transito a senso
unico alternato. La pendenza non deve essere superiore al 20% e il
raggio minimo di curvatura non deve essere inferiore a 7,0 metri con
una rampa a senso unico e fino a 40 autoveicoli. Arrivati
nell’autorimessa abbiamo i box, come sono fatti i box? Secondo la
normativa box è definito quel locale che non deve avere una
superficie di parcamento superiore ai 40 mq oltre i 40 mq lo devo
chiamare autorimessa. Tra box e box la normativa dice che devo avere
una resistenza al fuoco delle strutture R.E.I. 30. In pratica vuol
dire che quel muro devo resistere al fuoco per trenta minuti. R si
riferisce a strutture portanti, pilastri e travi E.I. è una
struttura di chiusura, non deve passare né i fumi né il calore. Un
pilastro può essere R non potrà essere R.E.I. Una parete invece
può essere anche E.I. perché deve garantire che l’incendio da un
lato del muro non faccia passare calore e fumi dall’altra parte del
muro. Anche per i solai devo garantire che l’incendio non vada
nelle abitazioni superiori, quindi devo garantire una
compartimentazione. R.E.I. 90 perché la normativa prevede che la
struttura di separazione con altri ambienti deve esserci una
resistenza al fuoco non inferiore a 90. Tra box e box 30 invece per
strutture facenti parte dell’attività R.E.I. 90. Se avessi avuto
un’autorimessa strutturalmente indipendente da un edificio a fianco
la normativa prevede per la separazione un R.E.I. 120 che si può
portare a 90 mettendo un impianto di spegnimento. La muratura che
divide l’autorimessa dall’altra attività deve essere R.E.I. 90.
La normativa dice che fino a 40 autoveicoli la porta di comunicazione
tra l’autorimessa e le cantine o comunque gli altri ambienti, deve
essere una porta R.E.I. 120. (la struttura 90 e la porta 120 --- buco
nella normativa). Ricordarsi per qualsiasi lavoro di avere le
certificazioni dei materiali e la certificazione della corretta posa.
Anche la separazione con l’immondezzaio deve essere 90 con porta da
120. I box generalmente hanno una griglia di aerazione; questa
griglia deve essere pari ad 1/100 della superficie in pianta del box.
L’autorimessa invece ha necessità di avere oltre alle griglie di
areazione sulla basculante anche un’areazione diretta che deve
essere 1/25 della superficie in pianta dell’autorimessa. Ovviamente
tutti i box messi insieme formano l’autorimessa in pratica è un
comparto. Quindi tutta la superficie di questo comparto deve avere
una areazione diretta che deve essere anche in questo caso minimo
1/25 della superficie del comparto (dell’autorimessa). Quindi si
predisporranno delle griglie a soletta o delle bocche di lupo
omogeneamente distribuite su tutta la superficie. Se l’autorimessa
fosse su più piani bisognerebbe rendere indipendenti le griglie
d’areazione di un piano da quelle di un altro piano. In pratica
devo fare delle canalizzazioni che sono tipo quelle Shunt; in pratica
si tratta di canne fumarie dove ognuna si immette nell’altra
evitando che il fumo del piano di sotto ritorni al piano di sopra ma
va direttamente all’esterno.
Le porte. Dalle autorimesse poi bisogna poter scappare
in caso di incendio quindi bisogna predisporre delle porte. La
normativa ci dice che ci devono essere almeno 2 uscite contrapposte e
nel caso di due uscite contrapposte bisogna che almeno una sia da 120
(due moduli da 60) e l’altra posso anche farla da 60 (un modulo da
60) le porte devono avere il dispositivo di autochiusura, il
maniglione antipanico e devono aprirsi verso l’esterno di modo che
chi scappa possa fuggire più velocemente. La rampa di accesso può
comunque essere considerata come via di fuga a patto che in cima alla
rampa non sia messo un cancello.
(Ad una domanda in merito al Corsello viene chiarito che
questo è parte integrante dell’autorimessa per cui non viene
considerato un altro ambiente da difendere in maniera particolare
come può essere un’abitazione – il corsello non ha bisogno di
essere compartimentato separato in quanto fa parte dell’autorimessa)
Vediamo ora gli estintori che sono indicati con una
simbologia e cioè con la lettera E. Esiste comunque un decreto che
stabilisce tutte queste simbologie D.M. 30/11/1983.
Per quanto riguarda l’acqua la normativa prevede che
fino a 50 autoveicoli io posso non fare l’impianto idrico
antincendio e fare la copertura con estintori. La normativa prevede
che da 1 a 20 autoveicoli 4 estintori cioè uno ogni 5 autoveicoli;
questo per i primi venti; poi fino a duecento uno ogni 10
autoveicoli; oltre 200 avremo 1 estintore ogni 20 autoveicoli. In
pratica con 260 autoveicoli si avrebbe un totale estintori in numero
di 25. Nel caso del nostro esempio abbiamo 17 autoveicoli per cui
avremo 4 estintori portatili.
Per quanto riguarda il caso dei box doppi c’è da dire
che la normativa dei VV.FF. non accetta i box doppi che prevedono la
soluzione di due macchine una dietro l’altra. Accetta solo la
soluzione di una macchina sopra e una sotto (con l’impianto di
sollevamento) oppure una a fianco dell’altra.
Nel nostro esempio l’impianto idrico antincendio non
serve in quanto abbiamo meno di 50 autoveicoli. Ma quando si superano
i 50 autoveicoli allora siamo obbligati a mettere le manichette, gli
idranti (sono delle cassette rosse con dentro una tubazione con una
lancia). In questo caso devo garantire un minimo di portata e di
pressione. Devo predisporre un numero adeguato di manichette. Per
scoprire quante manichette devo determinare quant’è la superficie
totale di parcamento. In pratica in ogni punto della mia attività io
devo raggiungere la mia manichetta (uni 45). Per superficie di
copertura s’intende che dalla mia manichetta devo tirare una linea
retta (si dice a filo teso) per vedere dove riesco ad arrivare per un
massimo di 20 metri perché la lunghezza della tubazione normalmente
è 20 metri. La normativa UNI 10779 (normativa che parla degli
impianti antincendio) dice che le manichette devono essere
considerate di 20 metri + 5 del getto d’acqua. I 5 del getto però
non vengono mai considerati, si considera sempre 20 metri. Quindi
devo posizionare un certo numero di Naspi in modo da coprire tutta la
mia superficie. Il problema è che normalmente si fanno questi
impianti collegati all’acquedotto, ma l’acquedotto non mi da’
la garanzia al cento per cento di una certa portata e una certa
pressione d’acqua. Le caratteristiche idrauliche dell’impianto
antincendio per autorimesse dice che bisogna avere un portata non
inferiore a 120 litri al minuto e una pressione di almeno 2 Bar.
L’impianto deve essere dimensionato per la portata totale
considerando contemporaneamente il funzionamento del 50 % degli
idranti presenti. Se ne ho 4 devo considerare almeno il funzionamento
contemporaneo di 2. Se l’acquedotto non mi riesce a garantire
questa portata e pressione allora è il titolare dell’attività che
deve farsene carico. E qui subentriamo nel fatto che può essere
richiesto un gruppo ponte, una vasca di contenimento e via dicendo.
La normativa uni 10779 regolamenta gli impianti
antincendio, portata e pressione in base sempre al livello di
rischio. Se ho un deposito di materiale ferroso il rischio incendio
sarà praticamente quasi nullo quindi faccio una valutazione 1 di
rischio d’incendio e con questo rischio la normativa mi permette i
mettere dei Naspi. Il naspo è un girello con arrotolata una specie
di canna dell’acqua e ha una portata e una pressione inferiore 1.5
bar. La normativa dice che non devo aprirne il 50 % ma basta che io
ne apra 4. Se ne ho 20 ne deve aprire 4 se ne ho 2 ne apro 2 se ne ho
4 ne apro 4 contemporaneamente. In questo caso si tratta di una
pressione dinamica e non statica; non ci metto il manometro ma apro
l’acqua e misuro quanta ne esce quando ne ho 4 contemporaneamente
aperti. Se invece ho il livello di rischio 2 la normativa mi dice che
posso mettere i Naspi ma anche gli idranti. In questo caso devo
garantire 2.0 bar di pressione e ne apro sempre tre non il 50%. Tra
idranti e naspi c’è una diversità. Con i Naspi è concesso
mettere una tubazione fino a 30 metri. Al livello 2 oltre alla
protezione interna devo garantire anche una protezione esterna (p.e.
le colonnine fuori dai supermercati, al cinema ecc) queste hanno una
pressione e una portata ancora più alta 160 litri al minuto con 3
bar di pressione.
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