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mercoledì 20 marzo 2013

PREVENZIONI INCENDI


PREVENZIONI INCENDI
Ovviamente quando si progetta bisogna tener conto di una serie di aspetti. Tentiamo ora di fare un breve riassunto sulla normativa e poi andiamo al sodo. La legge 626 ora è stata raccolta nel decreto legislativo 81/08. Questo decreto è relativo alla salute dei lavoratori, ovvero analizza tutti i rischi che ci sono nell’azienda per garantire la salute del lavoratore. In ogni azienda ci sono dei rischi per la salute dei lavoratori, rischi che titolare dell’attività deve tentare di limitare o al massimo se non proprio limitare almeno gestire. Esiste quindi anche un discorso Gestione Emergenza. La gestione delle emergenze nelle aziende, in merito alla prevenzione incendi, viene analizzata da un decreto che è il D.M. 10/03/1998.
Un aspetto della sicurezza è senz’altro quello della prevenzione incendi, prevenire cioè l’insorgere di un incendi e qualora dovesse capitare un incendio per vari motivi cercare di limitarne la propagazione, di limitare i danni sia a cose che a persone. Quindi lo scopo in fase di progettazione è proprio quello di cercare di applicare le normative di riferimento alla realtà. Il legislatore ha emanato alcune normative, per alcune attività per altre no. C’è un decreto al quale voi dovere far riferimento in fase di progettazione che è il D.M. 16/02/1982. Questo è un elenco di 97 punti dove per ogni codice c’è una descrizione. Durante la fase di progettazione devo capire se la mia attività è soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi (C.P.I.) che è un documento che attesta di aver fatto e di aver adempiuto a tutto quello che la normativa prevede per la sicurezza della prevenzione incendi. Per capire se la mia è un’attività soggetta al rilascio del C.P.I. devo capire di che attività si tratta e guardare questo decreto. Supponiamo di costruire una palazzina dove al piano interrato ho delle autorimesse, e un impianto di riscaldamento centralizzato. La palazzina è alta più di 24 metri, ho l’obbligo di fare il certificato di prevenzione incendi? Si perché supera i 24 metri. Infatti l’articolo 94 del D.M. 16/02/1982 dice proprio che per Edifici destinati a civile abitazione con altezza in gronda superiore a 24 metri c’è l’obbligo del C.P.I. . Poi abbiamo anche l’autorimessa interrata quindi il corsello di manovra è coperto. L’autorimessa conterrà circa 40 autoveicoli. Leggiamo l’articolo 92 che dice: Autorimesse private con più di 9 autoveicoli, autorimesse pubbliche, ricovero natanti, ricovero aeromobili. Quindi anche per quanto riguarda l’autorimessa c’è obbligo di richiedere il C.P.I. guardiamo ora il discorso dell’impianto di riscaldamento. Che potenzialità avrà l’impianto di riscaldamento? La normativa 91 dice: Impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 100.000 Kcal/h. Quindi se supera i 100.000kcal/h, circa 116 kilowatt ho l’obbligo del C.P.I. vuol dire che è attività soggetta a richiesta di C.P.I. . Questo però non vuol dire che se io ho un impianto di 100 kilowatt non debba applicare la normativa. Se l’impianto va dai 35 ai 116 kilowatt non ho l’obbligo del C.P.I. ma lo relaziono, faccio vedere il particolare, pianta, sezione, analizzo l’applicazione della norma; invece fino ai 35 kilowatt non ho l’obbligo, né del C.P.I. né di relazionare, l’impianto deve comunque essere a norma. In ogni caso posso sempre presentare comunque la pratica per chiedere un parere.
Tutte le attività che rientrano in questo elenco vengono dette in base al D.M. 10/03/98 attività a medio rischio di incendio. Se invece si tratta di attività che non rientrano in questo elenco perché hanno caratteristiche inferiori a quelle minime previste (altezza palazzina inferiore a 24 metri, meno di 9 auto nell’autorimessa, meno di 116 kilowatt, ecc. allora vengono dette a basso rischio di incendio. Se invece hanno particolari caratteristiche che rendono ancora più rischiosa l’attività svolta allora vengono dette ad alto rischio incendio (p.e. aziende petrolchimiche)
Una volta valutati questi aspetti allora mi leggo il d.p.r. 37 del 12/01/1998 questo è un decreto che regolamenta l’iter procedurale per ottenere il C.P.I. In questo decreto viene proprio detto come fare per presentare e richiedere agli uffici (comandi provinciali) competenti per ottenere il C.P.I. . In pratica si tratta di fare una richiesta su un modello particolare del ministero, tavole grafiche, relazione tecnica. In più c’è un versamento da fare a favore dei vigili del fuoco che varia in base al numero di ore che il vigile del fuoco dedica allo studio della pratica. Per ogni attività vengono ipotizzate delle ore di studio, queste vengono moltiplicate per un importo orario e si ottiene la somma da versare ai vigili del fuoco. Faccio firmare al cliente tutta la pratica e la presento allo sportello. E siamo alla prima fase. A questo punto dopo un certo tempo il mio progetto mi viene riconsegnato approvato. Vado dal committente e gli faccio eseguire tutte le opere prescritte dal progetto, e una volta eseguite le opere devo avere tutti certificati ce attestano di aver eseguito tutte le opere conformemente. Gli impianti elettrici, gli impianti di riscaldamento, ecc. … con tutti questi documenti faccio ora una seconda richiesta ai vigili del fuoco in cui dichiaro che abbiamo finito di fare tutto e chiedo che vengano fuori a controllare; pago ancora sempre con lo stesso criterio di prima. A questo punto bisogna aspettare che escano i vigili del fuoco per fare il controllo con il problema che spesso sono molto lunghi con i tempi. Ora però il D.P.R. 37 ha detto che se tu che hai svolte le attività ti prendi tutta la responsabilità che hai eseguito le opere conformemente al progetto e lo dichiari attraverso un documento scritto questo vale fino a che i Vigili non escono a quel punto decade e viene rilasciato il C.P.I. . Il certificato ha una scadenza e dopo un tot di anni va rinnovato. Si può dichiarare che non è cambiato nulla rispetto all’ultima volta oppure dichiarare le variazioni. In questo secondo caso si riparte con tutta la procedura. La durata cambia a seconda dell’attività va dai tre ai sei anni. Tutta la modulistica per queste operazioni è rilasciata dal ministero ed è indicata nel D.M. 04/05/98.


Autorimesse
Palazzina alta 13,18mt, quindi non è attività soggetta; al piano seminterrato ho l’autorimessa a box. L’autorimesse hanno una norma tecnica di riferimento che è il D.M. 01/02/1986. Guardiamo un esempio al videoproiettore. Le autorimesse possono essere di tipo isolate o miste. Sono isolate quando sono degli edifici dedicati esclusivamente a questo uso; miste sono tutte le altre (corpo box + cantine + edificio). Può essere interrata o fuori terra. Aperta o chiusa; aperta quando c’è una superficie di aerazione maggiore ad una certa percentuale (tipo l’Autosilos). Sorvegliata o non sorvegliata; se ha o meno il custode; può essere a box o a spazio aperto; a box quando è contenuta da muri divisori tra un box e l’altro libera invece quando non li ha. La normativa applica determinati criteri alle autorimesse a seconda che abbiamo più o meno di nove box. (Nel nostro esempio si tratta di un’autorimessa superiore ai nove box).

Le rampe

La rampa di accesso dell’autorimessa che va a servire fino a 15 autoveicoli può avere una larghezza di 3 metri e deve avere due rampe una per l’ingresso e una per l’uscita. Se però la normativa non è applicabile si può andare in deroga dando delle misure alternative: “non potendo applicare le normative di riferimento alla rampa viene data una larghezza di 4,5 metri per consentire il doppio senso di marcia su un'unica rampa”. Il legislatore per andare incontro a tutte le esigenze ha dato la possibilità di andare in deroga a certe normative. Esiste quindi una circolare di riferimento D.M. 22/11/2002 anzi la circolare è quella del 28/8/1995. In questa circolare si stabilisce che nelle autorimesse da 15 a 40 autoveicoli si può avere un’unica rampa non inferiore a 3,0 metri di larghezza purché venga installato un impianto semaforico che regoli il transito a senso unico alternato. La pendenza non deve essere superiore al 20% e il raggio minimo di curvatura non deve essere inferiore a 7,0 metri con una rampa a senso unico e fino a 40 autoveicoli. Arrivati nell’autorimessa abbiamo i box, come sono fatti i box? Secondo la normativa box è definito quel locale che non deve avere una superficie di parcamento superiore ai 40 mq oltre i 40 mq lo devo chiamare autorimessa. Tra box e box la normativa dice che devo avere una resistenza al fuoco delle strutture R.E.I. 30. In pratica vuol dire che quel muro devo resistere al fuoco per trenta minuti. R si riferisce a strutture portanti, pilastri e travi E.I. è una struttura di chiusura, non deve passare né i fumi né il calore. Un pilastro può essere R non potrà essere R.E.I. Una parete invece può essere anche E.I. perché deve garantire che l’incendio da un lato del muro non faccia passare calore e fumi dall’altra parte del muro. Anche per i solai devo garantire che l’incendio non vada nelle abitazioni superiori, quindi devo garantire una compartimentazione. R.E.I. 90 perché la normativa prevede che la struttura di separazione con altri ambienti deve esserci una resistenza al fuoco non inferiore a 90. Tra box e box 30 invece per strutture facenti parte dell’attività R.E.I. 90. Se avessi avuto un’autorimessa strutturalmente indipendente da un edificio a fianco la normativa prevede per la separazione un R.E.I. 120 che si può portare a 90 mettendo un impianto di spegnimento. La muratura che divide l’autorimessa dall’altra attività deve essere R.E.I. 90. La normativa dice che fino a 40 autoveicoli la porta di comunicazione tra l’autorimessa e le cantine o comunque gli altri ambienti, deve essere una porta R.E.I. 120. (la struttura 90 e la porta 120 --- buco nella normativa). Ricordarsi per qualsiasi lavoro di avere le certificazioni dei materiali e la certificazione della corretta posa. Anche la separazione con l’immondezzaio deve essere 90 con porta da 120. I box generalmente hanno una griglia di aerazione; questa griglia deve essere pari ad 1/100 della superficie in pianta del box. L’autorimessa invece ha necessità di avere oltre alle griglie di areazione sulla basculante anche un’areazione diretta che deve essere 1/25 della superficie in pianta dell’autorimessa. Ovviamente tutti i box messi insieme formano l’autorimessa in pratica è un comparto. Quindi tutta la superficie di questo comparto deve avere una areazione diretta che deve essere anche in questo caso minimo 1/25 della superficie del comparto (dell’autorimessa). Quindi si predisporranno delle griglie a soletta o delle bocche di lupo omogeneamente distribuite su tutta la superficie. Se l’autorimessa fosse su più piani bisognerebbe rendere indipendenti le griglie d’areazione di un piano da quelle di un altro piano. In pratica devo fare delle canalizzazioni che sono tipo quelle Shunt; in pratica si tratta di canne fumarie dove ognuna si immette nell’altra evitando che il fumo del piano di sotto ritorni al piano di sopra ma va direttamente all’esterno.
Le porte. Dalle autorimesse poi bisogna poter scappare in caso di incendio quindi bisogna predisporre delle porte. La normativa ci dice che ci devono essere almeno 2 uscite contrapposte e nel caso di due uscite contrapposte bisogna che almeno una sia da 120 (due moduli da 60) e l’altra posso anche farla da 60 (un modulo da 60) le porte devono avere il dispositivo di autochiusura, il maniglione antipanico e devono aprirsi verso l’esterno di modo che chi scappa possa fuggire più velocemente. La rampa di accesso può comunque essere considerata come via di fuga a patto che in cima alla rampa non sia messo un cancello.
(Ad una domanda in merito al Corsello viene chiarito che questo è parte integrante dell’autorimessa per cui non viene considerato un altro ambiente da difendere in maniera particolare come può essere un’abitazione – il corsello non ha bisogno di essere compartimentato separato in quanto fa parte dell’autorimessa)
Vediamo ora gli estintori che sono indicati con una simbologia e cioè con la lettera E. Esiste comunque un decreto che stabilisce tutte queste simbologie D.M. 30/11/1983.
Per quanto riguarda l’acqua la normativa prevede che fino a 50 autoveicoli io posso non fare l’impianto idrico antincendio e fare la copertura con estintori. La normativa prevede che da 1 a 20 autoveicoli 4 estintori cioè uno ogni 5 autoveicoli; questo per i primi venti; poi fino a duecento uno ogni 10 autoveicoli; oltre 200 avremo 1 estintore ogni 20 autoveicoli. In pratica con 260 autoveicoli si avrebbe un totale estintori in numero di 25. Nel caso del nostro esempio abbiamo 17 autoveicoli per cui avremo 4 estintori portatili.
Per quanto riguarda il caso dei box doppi c’è da dire che la normativa dei VV.FF. non accetta i box doppi che prevedono la soluzione di due macchine una dietro l’altra. Accetta solo la soluzione di una macchina sopra e una sotto (con l’impianto di sollevamento) oppure una a fianco dell’altra.
Nel nostro esempio l’impianto idrico antincendio non serve in quanto abbiamo meno di 50 autoveicoli. Ma quando si superano i 50 autoveicoli allora siamo obbligati a mettere le manichette, gli idranti (sono delle cassette rosse con dentro una tubazione con una lancia). In questo caso devo garantire un minimo di portata e di pressione. Devo predisporre un numero adeguato di manichette. Per scoprire quante manichette devo determinare quant’è la superficie totale di parcamento. In pratica in ogni punto della mia attività io devo raggiungere la mia manichetta (uni 45). Per superficie di copertura s’intende che dalla mia manichetta devo tirare una linea retta (si dice a filo teso) per vedere dove riesco ad arrivare per un massimo di 20 metri perché la lunghezza della tubazione normalmente è 20 metri. La normativa UNI 10779 (normativa che parla degli impianti antincendio) dice che le manichette devono essere considerate di 20 metri + 5 del getto d’acqua. I 5 del getto però non vengono mai considerati, si considera sempre 20 metri. Quindi devo posizionare un certo numero di Naspi in modo da coprire tutta la mia superficie. Il problema è che normalmente si fanno questi impianti collegati all’acquedotto, ma l’acquedotto non mi da’ la garanzia al cento per cento di una certa portata e una certa pressione d’acqua. Le caratteristiche idrauliche dell’impianto antincendio per autorimesse dice che bisogna avere un portata non inferiore a 120 litri al minuto e una pressione di almeno 2 Bar. L’impianto deve essere dimensionato per la portata totale considerando contemporaneamente il funzionamento del 50 % degli idranti presenti. Se ne ho 4 devo considerare almeno il funzionamento contemporaneo di 2. Se l’acquedotto non mi riesce a garantire questa portata e pressione allora è il titolare dell’attività che deve farsene carico. E qui subentriamo nel fatto che può essere richiesto un gruppo ponte, una vasca di contenimento e via dicendo.
La normativa uni 10779 regolamenta gli impianti antincendio, portata e pressione in base sempre al livello di rischio. Se ho un deposito di materiale ferroso il rischio incendio sarà praticamente quasi nullo quindi faccio una valutazione 1 di rischio d’incendio e con questo rischio la normativa mi permette i mettere dei Naspi. Il naspo è un girello con arrotolata una specie di canna dell’acqua e ha una portata e una pressione inferiore 1.5 bar. La normativa dice che non devo aprirne il 50 % ma basta che io ne apra 4. Se ne ho 20 ne deve aprire 4 se ne ho 2 ne apro 2 se ne ho 4 ne apro 4 contemporaneamente. In questo caso si tratta di una pressione dinamica e non statica; non ci metto il manometro ma apro l’acqua e misuro quanta ne esce quando ne ho 4 contemporaneamente aperti. Se invece ho il livello di rischio 2 la normativa mi dice che posso mettere i Naspi ma anche gli idranti. In questo caso devo garantire 2.0 bar di pressione e ne apro sempre tre non il 50%. Tra idranti e naspi c’è una diversità. Con i Naspi è concesso mettere una tubazione fino a 30 metri. Al livello 2 oltre alla protezione interna devo garantire anche una protezione esterna (p.e. le colonnine fuori dai supermercati, al cinema ecc) queste hanno una pressione e una portata ancora più alta 160 litri al minuto con 3 bar di pressione.

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